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Cessione crediti inesigibili
La cessione dei crediti inesigibili è essenzialmente una opportunità di natura fiscale, orientata a risolvere i problemi connessi ai crediti che non verranno mai recuperati, ma che di fatto aumentano la base fiscalmente imponibile ai fini IRES.
La perdita
su crediti è infatti deducibile fiscalmente solo nei casi previsti dal comma 5 art. 101 (già comma 3 art. 66) Tuir, Dpr 917/86,
dove la stessa risulti da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, e parzialmente il concordato preventivo).
In assenza di
elementi certi e precisi l’Amministrazione Finanziaria consente di svalutare ogni anno i crediti commerciali nella misura massima dello 0,5%
del valore nominale o di acquisizione crediti; l’importo cumulativo delle svalutazioni in essere (ex fondo) non può in ogni caso superare il 5%
del valore dei crediti stessi.
Nella Normativa troviamo ricorrente il riferimento agli “elementi certi e precisi” che elenchiamo di
seguito per chiarire quando un credito diventa “inesigibile” per l’Amministrazione Finanziaria.
- Assoggettamento a procedura concorsuale;
- Prescrizione del Credito: il Credito si prescrive quando il Debitore oppone il termine di prescrizione alla richiesta di pagamento;
- Procedura esecutiva protratta !no al pignoramento negativo o !no al ricavo infruttuoso della vendita dei beni pignorati e l’attestazione dell’inesistenza di altri beni del creditore;
- Dichiarazione di irreperibilità rilasciata dalla pubblica autorità;
- Decesso del debitore e rinuncia all’eredità da parte degli eredi;
- Accertamento di una tru"a da parte degli organi inquirenti.
Quando si verifica uno dei casi sopra descritti è possibile portare in perdita il credito, ma solo
nell’esercizio di competenza. Infatti poiché gli elementi certi e precisi hanno una data certa, la
deducibilità fiscale può avvenire solo nell’anno in cui gli stessi si sono verificati. (Per esempio, se un
pignoramento avviene nel 2009 è possibile portare a perdita quel credito solo nel 2009, in rispetto
dell’art. 109 del TUIR).
In mancanza di dati certi e precisi è necessario effettuare in ogni caso i normali tentativi di recupero
come l’invio di di&de ed intimazioni ad adempiere. E’ necessario inoltre giustificare l’antieconomicità
dell’azione di recupero mediante:
- Titoli di Credito protestati
- Infruttuosa noti!ca di atti di precetto
- Visura protesti negativa
- Chiusura dei locali dell’Impresa
- Cessazione dell’Attività
Dopodiché è possibile eventualmente effettuare la cessione pro soluto per determinare la data certa e la definitività della perdita.